L’autocarro è un veicolo?
27.02.2023 - in

L’autocarro è un veicolo?

L’autocarro è un veicolo? Sembra uno di quei dubbi amletici che richiedono lunghe elucubrazioni filosofiche, ma risolverlo è molto più semplice del previsto. E’ l’articolo 54 del codice della strada che viene in nostro aiuto e ci spiega che “gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote” e si distinguono in diverse categorie tra cui, solo per citarne alcuni:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  • autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Nell’articolo vengono declinati anche i trattori stradali, gli autoveicoli per trasporti specifici, gli autoveicoli per uso speciale, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnodati, gli autocaravan e i mezzi d’opera.

Ecco quindi che l’autocarro è un veicolo ma non è un’autovettura. In particolare la categoria N1 identifica i veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. All’interno di questa categoria si trovano i veicoli commerciali leggeri (codice carrozzeria F0) e i pickup (con codice carrozzeria K0 e K9), che si guidano con la patente B.

Ti potrebbe interessare anche:

Assicurare un autoveicolo

Il fatto che l’autocarro sia un veicolo e non un’autovettura è una distinzione non da poco, specialmente quando si tratta di doverlo assicurare. A differenza di un’autovettura i veicoli immatricolati come autocarri possono essere utilizzati esclusivamente per lavoro e nelle ore lavorative. Poiché godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone e sono destinati al trasporto di cose.

A scanso di equivoci c’è anche una sentenza del 2009 della Corte di Cassazione che spiega chiaramente questo aspetto:

Gli autocarri, veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette al loro uso, godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai mezzi adibiti al trasporto di persone e, salvo specifica autorizzazione prefettizia, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli consentiti dalla legge e indicati nella carta di circolazione.
In mancanza di tale autorizzazione, deve ritenersi vietato non solo l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo ma, anche, il trasporto di cortesia.

Per tradurre dal “legalese” la sentenza significa che le persone a bordo non possono essere parenti e amici ma esclusivamente addetti al carico/scarico delle merci o delle attrezzature trasportate. Non ci possono essere bambini o invalidi e alla guida deve esserci il titolare dell’azienda proprietaria dei veicolo o un suo dipendente.

Eventuali controlli se l’autocarro è un veicolo

Per evitare che “i furbetti” usino gli autocarri come veicoli, i controlli sono molto rigidi quindi non fatevi beccare con le mani nel sacco. A meno che l’autocarro non sia destinato a “uso proprio”, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Comunque se le forze dell’ordine dovessero fermarvi in un giorno feriale o festivo e rilevare l’utilizzo non conforme dell’autocarro le conseguenze non sono irrilevanti:

  • Multe: da 87 a 1.731 euro
  • Pena accessoria: ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi o da 6 a 12 mesi in caso di recidiva

Articolo 82 codice della strada

La Bibbia in materia è sempre il Codice della Strada. L’articolo 82 contiene il “dogma” e lo riportiamo di seguito in modo tale che possa essere sempre a portata di mano e vi faccia ricordare che l’autocarro è un veicolo ma non un’autovettura.

  1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
  2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
  4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo e’ utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
  5. L’uso di terzi comprende:
  • a) locazione senza conducente;
  • b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
  • c) servizio di linea per trasporto di persone;
  • d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
  • e) servizio di linea per trasporto di cose;
  • f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6.Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione e’ rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti                    terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 87 a € 344).

9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un  veicolo destinato al trasporto di cose e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731).

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,  sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e’ da sei a dodici mesi.

Questo articolo, al comma 4, introduce il concetto di “uso proprio” e “uso di terzi”. Nel primo caso l’autocarro N1 può essere intestato sia a un privato che ad un’azienda e può essere utilizzato tutti i giorni della settimana, anche per il trasporto di familiari (bambini compresi), a condizione che siano in relazione con l’utilizzo o il carico/scarico delle cose trasportate. Quindi non merci, ma cose, come ad esempio legna, mini-moto o altri oggetti che non possono essere caricate sulle normali autovetture. Se invece l’autocarro è registrato a uso terzi, può essere usato esclusivamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa proprietaria, come illustrato in precedenza.

Potrebbe interessarti anche Alternatore auto: cos’è e come funziona